I tempi di guida e riposo
Le disposizioni in merito alle ore di guida dei veicoli con massa superiore a 35 quintali e al trasporto di persone sono contenute nel regolamento CE 561 del 2006 (trasporto nella Comunità Europea, Confederazione Svizzera, spazio economico europeo). Vediamo nel dettaglio cosa riguardano tali specifiche.
Ore di guida autisti
Con “ore di guida” si intende il tempo effettivo che il conducente passa alla guida del veicolo in un arco di tempo di 24h. Il limite massimo giornaliero, da non poter superare, è quello delle 9 ore di guida, l’unica eccezione prevede 10 ore alla guida per un massimo di due volte a settimana.
Per i conducenti il totale di tempo alla guida settimanale non potrà oltrepassare le 56 ore (generalmente si intende, per settimana, il periodo compreso tra le 00.00 del giorno in cui inizia l’attività dell’autista fino alle 24.00 del sesto giorno successivo).
La sommatoria di ore, per due settimane consecutive invece, non deve assolutamente andare oltre le 90 ore. Consigliamo di rimanere sempre aggiornati sul blocco dei mezzi pesanti.
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Le pause
Esistono due modi per suddividere le pause di guida effettuate da un’autista sul camion:
- il primo prevede un’interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida;
- la seconda modalità , invece, prevede una sosta frazionata del periodo di guida che, ad esempio, può essere inizialmente di soli 15 minuti seguita, tuttavia, da un’altra interruzione di almeno 30 minuti (l’importante è che venga assicurata, ad ogni modo, l’interruzione dei 45 minuti dopo le quattro ore e mezza di guida).
Il riposo giornaliero 11 ore e il riposo tra un turno e l’altro
Il periodo di riposo, ossia le ore di pausa di cui l’autista può disporre senza incombenze lavorative, tra una guida e l’altra, deve essere pari a 11 ore. Anche in questo caso, c’è un’alternativa che prevede la divisione di tale sosta in due parti di cui una della durata di 3 ore e l’altra di almeno 9 ore senza interruzione.
Tuttavia, il periodo di riposo può essere ridotto alle sole 9 ore ma solo per tre volte durante la settimana e, in questo caso, non può essere mai essere interrotto, se non in caso di emergenza.
Il riposo settimanale
Al termine di sei periodi di guida, il conducente ha diritto ad un riposo settimanale che non può essere frazionato o interrotto.
Prendendo come campione di riferimento un periodo di guida sul camion pari a 14 giorni, va considerato che l’autista deve obbligatoriamente effettuare due turni di riposo settimanale di almeno 45 ore cadauno.
Il conducente del mezzo può optare per un tempo di riposo settimanale ridotto a 24 ore, purché compensi entro le tre settimane successive con una sosta equivalente.
Deroghe tempi di guida
All’articolo 9 del regolamento CE 561 del 2006 si evince che, in alcune circostanze, è possibile che vengano prolungati i tempi di guida dell’autista, in deroga alle regole presenti sul regolamento. Tali circostanze, tuttavia, non devono essere ripetute nel tempo ed è necessario, inoltre, che le cause del ritardo vengano verificate.
Un esempio diffuso è quello di prolungare il tragitto per raggiungere punti di sosta appropriati, per salvaguardare persone o cose. In questi casi però il conducente è obbligato ad indicare tale situazione specifica sul cronotachigrafo digitale o apponendo a penna sul retro del disco carta analogico.